Il Marchio Il marchio è un segno distintivo
(parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione,
combinazioni e tonalità cromatiche) che contraddistingue i prodotti o i servizi
di un'impresa sul mercato.
Marchio italiano
Destinatari
Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che utilizzi il marchio o si
proponga di utilizzarlo nella fabbricazione e nel commercio di prodotti o nella
prestazione di servizi.
Requisiti per la registrazione:
Capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o un
servizio da quello degli altri
Novità: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti
da segno uguale o simile
Originalità: è costituita dal carattere di fantasia del segno
distintivo che non può consistere in una denominazione generica di prodotti o
servizi o in una indicazione descrittiva
Liceità: è la conformità all'ordine pubblico ed al buon costume.
Durata della tutela:
10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Alla scadenza, il
marchio può essere rinnovato ogni volta per ulteriori dieci anni.
Marchi Comunitari
Dal 1° Gennaio 1996, è entrato in vigore il Marchio Comunitario, un marchio
unico valido sull'intero territorio dell'Unione Europea.
La procedura unica di registrazione si svolge presso l'Uami, Ufficio per
l'Armonizzazione del Mercato Interno. Con la registrazione, il titolare
acquisisce un diritto di esclusiva in tutti gli Stati membri dell'Unione
Europea.
La domanda unica, redatta su apposito formulario, può essere presentata
presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, oppure inviata presso la sede dell'Uami
ad Alicante, in Spagna.
La tutela del marchio Comunitario è valida per 10 anni, rinnovabili per
ulteriori periodi di 10 anni.
Marchi Internazionali
I soggetti titolari di un marchio nazionale hanno la possibilità di
estenderne la tutela nel territorio dei Paesi Europei e di quelli Extraeuropei
depositando una domanda di Marchio Internazionale, secondo una procedura
disciplinata da due Accordi Internazionali (Accordo e Protocollo di Madrid).
Sulla base di questa procedura si presenta un'unica domanda in una sola lingua,
valida in tutti i Paesi designati; l'esame e la relativa concessione sarà
effettuata dagli Uffici Brevetti di singoli Stati alla luce delle rispettive
normative nazionali.
Priorità
Se entro 6 mesi dalla data in cui viene depositato un marchio nazionale se ne
estende la validità a livello Internazionale, è possibile rivendicare la
priorità del precedente deposito. In questo modo il deposito del Marchio
Internazionale si considera effettuato nello stesso giorno di quello Nazionale.
Allo scadere di questo periodo, si potrà comunque depositare il marchio
Internazionale, senza però rivendicarne più alcuna priorità.
Durata della tutela
10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Alla scadenza, il
marchio può essere rinnovato ogni volta per ulteriori dieci anni
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Sportello Marchi e Brevetti - consulenza online
I professionisti del Centro Studi Brevetti, presieduto dall' Avv.
Giustino Sisto, hanno creato lo "Sportello Marchi e brevetti" per
fornire consulenza ad imprese, enti e professionisti che volessero
tutelare preventivamente o giudizialmente beni materiali ed immateriali.
Marchi e Brevetti
In campo aziendale si rende sempre più pressante l’esigenza di proteggere i
prodotti dalla contraffazione e di tutelare in modo effettivo le invenzioni
industriali per eventuali trasferimenti del know how. La normativa che regola la
tutela di marchio e del brevetto a livello nazionale ed internazionale è molto
complessa, per cui va affrontata con cautela, attraverso l’intervento di
consulenti specializzati nel settore.
Diritto d'autore
La legge 633/1941 (e successive modifiche ed integrazioni) tutela il diritto
d’autore in tutte le sue forme, con una particolare attenzione alla
contraffazione e alla tutela dell’immagine e del contenuto dei siti web,
prevedendo incisive azioni inibitorie e risarcitorie.
Trasferimento tecnologia
Gli accordi di trasferimento di tecnologia comprendono al loro interno
molteplici schemi contrattuali e possono essere definiti, più generalmente, come
gli accordi di licenza di marchio, di brevetto e di Know- how in base ai quali
una impresa titolare di tali diritti (licenziante) autorizza un’altra impresa (licenziatario)
a sfruttare il marchio, il brevetto concesso o le comunica il Know- how in vista
della fabbricazione, utilizzazione e della immissione in commercio dei prodotti.
Contenzioso
Nell'area del contenzioso in proprietà industriale ed intellettuale la
partnershp con avvocati specializzati ci permette di tutelare il cliente a 360
gradi.
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proprio brand o quello dei propri
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